D.Lgs.81/08 e s.m.i. - Valutazione dei rischi e Protezione da Atmosfere esplosive
Giovanni Taveri - AIAS - Associazione Italiana Ambiente e Sicurezza
Sommario
Segnale di avvertimento per indicare le aree pericolose
Il rischio esplosione: il "percorso tortuoso" del Datore di lavoro (e del professionista)
Il D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Art. 287 - Campo di applicazione
1. Il presente Titolo prescrive le misure per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di
atmosfere esplosive come definite all'articolo 288.
2. Il presente Titolo si applica anche nei lavori in sotterraneo ove è presente un'area con atmosfere esplosive, oppure è
prevedibile, sulla base di indagini geologiche, che tale area si possa formare nell'ambiente.
Art. 288 - Definizioni
Campo d'applicazione
Art. 289 - Prevenzione e protezione contro le esplosioni
Ai fini della prevenzione e della protezione contro le esplosioni, sulla base della valutazione dei rischi e dei principi generali di tutela di cui all'articolo 15, il datore di lavoro adotta le misure tecniche e organizzative adeguate alla natura dell'attività; in particolare il datore di lavoro previene la formazione di atmosfere esplosive.
Art. 290 - Valutazione dei rischi di esplosione
1. Nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall'articolo 17, comma 1, il datore di lavoro valuta i rischi specifici derivanti da atmosfere esplosive, tenendo conto almeno dei seguenti elementi:
a) probabilità e durata della presenza di atmosfere esplosive;
b) probabilità che le fonti di accensione, comprese le scariche elettrostatiche, siano presenti e divengano
attive ed efficaci;
c) caratteristiche dell'impianto, sostanze utilizzate, processi e loro possibili interazioni;
d) entità degli effetti prevedibili.
2. I rischi di esplosione sono valutati complessivamente
3. Nella valutazione dei rischi di esplosione vanno presi in considerazione i luoghi che sono o possono essere in collegamento, tramite aperture, con quelli in cui possono formarsi atmosfere esplosive.
Obblighi del datore di lavoro
La valutazione del rischio esplosione
Identificazione dei pericoli
Caratteristiche chimico - fisiche delle sostanze
Parametri importanti ai fini dell'esplosione
Definizione delle zone con pericolo di esplosione
Determinazioni delle sorgenti efficaci
Zone ricarica batterie
Autofficine
Locali verniciatura
Grandi cucine
Settori con pericolo di esplosione per le polveri
Falegnamerie
Forni - Panifici
Silos per cereali
Art. 294 - Documento sulla protezione contro le esplosioni
1. Nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall'articolo 290 il datore di lavoro provvede a elaborare e a tenere aggiornato un documento, denominato: <>.
Art. 294-bis -Informazione e formazione dei lavoratori
1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori esposti al rischio di esplosione e i loro rappresentanti vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi.
Articolo 296 - Verifiche
1. Il datore di lavoro provvede affinché le installazioni elettriche nelle aree classificate come zone 0, 1, 20 o 21 ai sensi dell'ALLEGATO XLIX siano sottoposte alle verifiche di cui ai capi III e IV del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462(N).
Art. 287 - Campo di applicazione
1. Il presente Titolo prescrive le misure per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di
atmosfere esplosive come definite all'articolo 288.
2. Il presente Titolo si applica anche nei lavori in sotterraneo ove è presente un'area con atmosfere esplosive, oppure è
prevedibile, sulla base di indagini geologiche, che tale area si possa formare nell'ambiente.
Art. 288 - Definizioni
Campo d'applicazione
Art. 289 - Prevenzione e protezione contro le esplosioni
Ai fini della prevenzione e della protezione contro le esplosioni, sulla base della valutazione dei rischi e dei principi generali di tutela di cui all'articolo 15, il datore di lavoro adotta le misure tecniche e organizzative adeguate alla natura dell'attività; in particolare il datore di lavoro previene la formazione di atmosfere esplosive.
Art. 290 - Valutazione dei rischi di esplosione
1. Nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall'articolo 17, comma 1, il datore di lavoro valuta i rischi specifici derivanti da atmosfere esplosive, tenendo conto almeno dei seguenti elementi:
a) probabilità e durata della presenza di atmosfere esplosive;
b) probabilità che le fonti di accensione, comprese le scariche elettrostatiche, siano presenti e divengano
attive ed efficaci;
c) caratteristiche dell'impianto, sostanze utilizzate, processi e loro possibili interazioni;
d) entità degli effetti prevedibili.
2. I rischi di esplosione sono valutati complessivamente
3. Nella valutazione dei rischi di esplosione vanno presi in considerazione i luoghi che sono o possono essere in collegamento, tramite aperture, con quelli in cui possono formarsi atmosfere esplosive.
Obblighi del datore di lavoro
La valutazione del rischio esplosione
Identificazione dei pericoli
Caratteristiche chimico - fisiche delle sostanze
Parametri importanti ai fini dell'esplosione
Definizione delle zone con pericolo di esplosione
Determinazioni delle sorgenti efficaci
Zone ricarica batterie
Autofficine
Locali verniciatura
Grandi cucine
Settori con pericolo di esplosione per le polveri
Falegnamerie
Forni - Panifici
Silos per cereali
Art. 294 - Documento sulla protezione contro le esplosioni
1. Nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall'articolo 290 il datore di lavoro provvede a elaborare e a tenere aggiornato un documento, denominato: <
Art. 294-bis -Informazione e formazione dei lavoratori
1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori esposti al rischio di esplosione e i loro rappresentanti vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi.
Articolo 296 - Verifiche
1. Il datore di lavoro provvede affinché le installazioni elettriche nelle aree classificate come zone 0, 1, 20 o 21 ai sensi dell'ALLEGATO XLIX siano sottoposte alle verifiche di cui ai capi III e IV del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462(N).
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Fonte: mcT ATEX Antincendio novembre 2023 La sicurezza negli impianti e nell'industria di processo. Safety, antincendio e ATEX, Cybersecurity nei processi industriali
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